Imposta Municipale Propria (IMU)
Imposta Municipale Propria (IMU)
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Servizio attivo
A chi è rivolto
L’imposta è dovuta dal proprietario di immobili, ovvero dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dal concessionario di aree demaniali e dal locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria
Descrizione
La legge di bilancio 2020 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e contestualmente ha ridisciplinato l'IMU. L’imposta ha per presupposto il possesso di immobili. Sono esenti l'abitazione principale e le pertinenze della stessa (nel limite di una per ciascuna categoria catastale: C/2, C/6 e C/7) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il pagamento deve essere effettuato, in autoliquidazione, in due rate con scadenza: 16 giugno e 16 dicembre. Il pagamento in un'unica soluzione annuale dell'imposta complessivamente dovuta deve avvenire entro il 16 giugno.
Le Zone B1 e B2 citate nella Deliberazione C.C. n. 4/2011 di cui al link presente in questa sezione, sono state assorbite nel nuovo PGT vigente dagli Ambiti Residenziali B3, che assumono il valore della Zona B2, pari a Euro 26,68/mq
Il Decreto Interministeriale del 28/11/2014 ha modificato, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, i criteri di applicazione dell’IMU sui terreni, differenziandoli in base all’altitudine del centro del Comune attestata dall’Istat.
Pertanto, poiché il Comune di Oliva Gessi è situato ad una altitudine di mt. 275, la nuova disciplina è la seguente:
Tutti i proprietari di terreni sono tenuti al versamento dell’IMU (CODICE TRIBUTO 3914) applicando l’aliquota di base del 7,6 per mille.
Calcolo dell’imposta:
L’importo dovuto a titolo di IMU sui terreni è calcolato secondo le regole di cui all’art. 13, commi 5 e 8-bis, del D.L. n. 201/2011 e ss. mm. ii., e precisamente:
“5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.
8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
E’ disponibile in questa sezione e sulla homepage del sito un calcolatore dell’imposta (Calcolo IMU 2014):
Versamento dell’imposta:
L’importo dovuto per IMU sui terreni, per l’anno 2014, deve essere versato in un’unica soluzione (per l’intero importo annuale) entro il 16 dicembre 2014, indicando sul Mod. F24 i seguenti codici:
CODICE TRIBUTO: 3914 (Terreni)
CODICE COMUNE: G032 (Codice catastale)
Per approfondimenti e/o maggiori informazioni e chiarimenti, il servizio tributi è a disposizione ai recapiti sotto riportati:
Pertanto, poiché il Comune di Oliva Gessi è situato ad una altitudine di mt. 275, la nuova disciplina è la seguente:
Tutti i proprietari di terreni sono tenuti al versamento dell’IMU (CODICE TRIBUTO 3914) applicando l’aliquota di base del 7,6 per mille.
Calcolo dell’imposta:
L’importo dovuto a titolo di IMU sui terreni è calcolato secondo le regole di cui all’art. 13, commi 5 e 8-bis, del D.L. n. 201/2011 e ss. mm. ii., e precisamente:
“5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.
8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
E’ disponibile in questa sezione e sulla homepage del sito un calcolatore dell’imposta (Calcolo IMU 2014):
Versamento dell’imposta:
L’importo dovuto per IMU sui terreni, per l’anno 2014, deve essere versato in un’unica soluzione (per l’intero importo annuale) entro il 16 dicembre 2014, indicando sul Mod. F24 i seguenti codici:
CODICE TRIBUTO: 3914 (Terreni)
CODICE COMUNE: G032 (Codice catastale)
Per approfondimenti e/o maggiori informazioni e chiarimenti, il servizio tributi è a disposizione ai recapiti sotto riportati:
Tel.: 0383 876325 – Fax: 0383 876142
Sito Internet: www.comune.olivagessi.pv.it
E-mail: ragioneria@comune.olivagessi.pv.it
P.E.C.: comune.olivagessi@pec.regione.lombardia.it
Sito Internet: www.comune.olivagessi.pv.it
E-mail: ragioneria@comune.olivagessi.pv.it
P.E.C.: comune.olivagessi@pec.regione.lombardia.it
Come fare
Si ricorda che non è previsto il versamento dell’IMU sulla prima casa e sue pertinenze (eccezion fatta per le categorie A1, A8 e A9), nonché quello relativo ad alcune altre tipologie di immobili. I cittadini dovranno provvedere autonomamente al calcolo dell’imposta dovuta a titolo di IMU
Cosa serve
https://www.amministrazionicomunali.it/imutasi/calcolo_imu_tasi_2019.php
Cosa si ottiene
Il servizio fornisce tutte le informazioni sul tributo, gli importi dovuti e gli adempimenti dichiarativi.
Tempi e scadenze
Contattare gli uffici comunali per maggiori informazioni
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Struttura 1
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 11/01/2024 16:06:50
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